Il
D.L. n. 34 del 19/5/2020, convertito con L. n. 77 del 17/7/2020, all’art. 119
ha introdotto una serie di incentivi che consentono di usufruire di una
detrazione fiscale pari al 110% della spesa sostenuta per alcune categorie di
interventi su edifici condominiali, unifamiliari o plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno.
La disposizione normativa prevede, in particolare, che sia possibile usufruire di tale superbonus per:
La
norma prevede, per ognuna di queste tipologie di intervento, che la detrazione
sia calcolata su un ammontare massimo di spesa.
La
detrazione, ad oggi, è inoltre prevista, ai sensi del comma 1 art. 1 del D.L.
34/2020, solo per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e
deve essere ripartita per ogni avente diritto in 5 quote annuali di pari
importo.
1.
Interventi trainanti ed interventi
trainati
Gli
interventi sopraelencati vengono definiti “trainanti”, in quanto, come chiarito
dal secondo comma dell’art. 119 D.L., consentono di ottenere la detrazione
fiscale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di
cui al D.L. 63/2013, convertito con L. 90/2013, nei limiti di spesa previsti, laddove
eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui al primo comma dell’art.
119.
Tra
gli interventi trainanti rientrano anche le misure per ridurre il rischio
sismico previste dall’art. 16, commi 1 bis ed 1 septies D.L. 63 del 4/6/2013
convertito con L. 90 del 3/8/2013, limitatamente alle spese sostenute
dall’1/7/2020 al 31/12/2021 (comma 4 art. 119).
Tra
gli interventi “trainati” da quelli principali, ovvero che possono beneficiare
della detrazione fiscale solo ove eseguiti congiuntamente ad uno degli
interventi trainanti previsti dall’art. 119 commi da 1 a 4, figurano invece
l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica,
compresa l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati (commi 5 e 6 art. 119), anche se con i limiti previsti
dal successivo comma 7 circa la cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici dell’energia non consumata, nonché l’installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (comma 8 art. 119),
prevista solo ove effettuata congiuntamente agli interventi di cui al primo
comma della medesima previsione normativa.
Quanto
alle parti private dell’edificio, risultano rientrare negli interventi
trainati (a patto che sia eseguito almeno uno degli interventi trainanti sulle
parti comuni del fabbricato) anche la sostituzione degli infissi e le opere
di isolamento termico che interessano la singola unità.
2.
Interventi che beneficiano del bonus del
110% nel Condominio
Esistono
però alcune limitazioni, in parte individuate dalla norma, in parte
dall’Agenzia delle Entrate nell’interpretare il disposto normativo.
In
particolare, con riguardo al Condominio, va premesso che potranno beneficiare
del bonus i singoli condomini, mentre a deliberare l’esecuzione degli
interventi sarà l’assemblea dei partecipanti al Condominio, ma entro alcuni confini.
In
primo luogo, per ottenere la detrazione fiscale per le opere di miglioramento
energetico (isolamento termico e cambio dell’impianto di riscaldamento
condominiale) è necessario assicurare, attraverso l’intervento, un
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se ciò
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da
dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica prima e dopo
l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata (comma 3 art. 119).
E’
quindi evidente che il Condominio dovrà ottenere un APE, affidando l’incarico
ad un tecnico di fiducia, sia prima che dopo l’esecuzione delle opere previste
dal Decreto.
Ove
poi nell’edificio condominiale vi siano uffici, negozi o studi professionali,
ed in generale unità ad uso diverso da quello abitativo, sarà possibile per
tutti (dunque anche per i proprietari delle unità non abitative) beneficiare
del bonus per gli interventi nelle parti comuni del fabbricato solo se
nell’edificio la superficie delle unità residenziali sia superiore al 50% del
totale.
Quanto
ai cosiddetti lavori “trainati” eseguiti nelle singole unità non residenziali
condominiali, i possessori di queste ultime non avranno diritto alla detrazione
del 110%.
Altra
problematica inerisce gli edifici condominiali sottoposti a vincoli storici
o artistici. Per tali categorie di costruzioni è esclusa la possibilità di
usufruire del bonus del 110% per gli interventi trainanti, ma è concessa la
facoltà di avvalersene per alcuni interventi trainati, quali la sostituzione
degli infissi, salva la necessità di assicurare un miglioramento energetico nei
termini prospettati nel decreto.
Per
le case di pregio, invece, ovvero quelle che il comma 15 bis dell’art. 119
identifica come appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9,
non è prevista la possibilità di beneficiare del bonus; al contrario possono
accedere al superbonus le unità cosiddette “collabenti”, ovvero che per
definizione non sono abitabili e sono incapaci di produrre reddito.
Anche
per gli edifici costituiti da più unità accatastate separatamente ma
appartenenti ad un unico proprietario (bifamiliari, ecc.) non è possibile
usufruire della detrazione per lavori realizzati sulle parti comuni, così come
sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un Condominio (si
veda risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 329 del 10/9/2020). Così anche ove
le differenti unità siano in comproprietà tra due o più soggetti.
Al
contrario, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 328/2020 le
villette a schiera, qualora siano qualificabili come edifici unifamiliari, e
dunque siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi all’esterno, possono usufruire della detrazione.
E’
poi indispensabile, per l’ottenimento del bonus, che l’immobile oggetto degli
interventi agevolati non presenti gravi abusi edilizi. Se infatti le
opere abusive sono in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti
edilizi, e dunque in sostanza non sanabili, non è possibile usufruire del
beneficio. Qualora al contrario siano stati effettuati senza titolo
amministrativo lavori modesti, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà per ottenere l’agevolazione. Ove venga richiesto il bonus per
edifici nei quali siano stati effettuati interventi più consistenti, o con
abusi superiori al 2% in distacchi, cubature ecc., (margine di tolleranza
dell’abuso) prima di poter usufruire del bonus sarà necessario domandare una
sanatoria, demolendo o versando una sanzione pecuniaria. Viceversa, qualora
l’edificio presenti abusi sanabili con incidenza entro il limite del 2% sarà
sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per
beneficiare del bonus.
3.
Iter per beneficiare del bonus in
Condominio
L’Amministratore
di Condominio, per poter intervenire sulle parti comuni dell’edificio dovrà in
primis munirsi di uno studio completo (e dunque non solo inerente la
classe energetica del fabbricato) di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori, che sarà predisposto da un Tecnico di fiducia (dal momento che per
elaborarlo sarà necessario effettuare rilievi tecnici ed una diagnosi sulla
prestazione energetica) e poi sottoposto ai condomini. A tale scopo dovrà ottenere
una delibera che autorizzi l’avvio dello studio, ed approvi il compenso del
Tecnico che verrà incaricato.
Dall’esecuzione
dei lavori sulle parti comuni, che sottoporrà all’approvazione dell’assemblea,
infatti, dovrà risultare, perché il Condominio possa avvalersi del bonus del
110%, un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio di almeno
due classi (va rammentato che l’APE si riferisce alle singole unità e non può
essere calcolato sull’intero edificio, ma ai fini della detrazione del 110%
potrà essere calcolato quale Ape “convenzionale” sull’intero fabbricato).
I
costi di questo studio di fattibilità saranno a carico del Condominio, salve
eventuali convenzioni stipulate con l’Impresa appaltatrice dei lavori.
Un
primo ordine di problemi potrebbe essere rappresentato dalla necessità di
accedere alle singole unità condominiali per eseguire la diagnosi di
prestazione energetica e lo studio di fattibilità dei lavori: alcuni condomini,
non favorevoli ai lavori, potrebbero impedire l’accesso alla loro unità,
causando ritardi, o addirittura rendendo necessario il ricorso all’Autorità
giudiziaria.
Va
osservato, inoltre, che molti edifici condominiali rientrano nella classe
energetica “G”, ragione per la quale, per poter ottenere un salto di due classi
energetiche, necessiteranno di interventi ulteriori rispetto al cappotto
termico (ovvero all’isolamento termico che interessi oltre il 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio), quali la sostituzione degli
infissi nelle singole unità condominiali.
Tali
categorie di intervento, interessando le proprietà individuali dei condomini,
non potranno essere deliberate dall’assemblea se non con il voto favorevole di
tutti gli appartamenti interessati dalla sostituzione degli infissi.
Altra
soluzione tecnica potrebbe essere rappresentata dall’uso combinato di cappotto
ed insufflaggio, o dal ricorso ad un doppio cappotto sia interno che esterno.
A
tale proposito, appunto, si osserva che i requisiti di trasmittanza termica
previsti dal Decreto 34/2020 sono più stringenti rispetto a quelli previsti per
i bonus precedentemente concessi per i medesimi interventi, con la conseguenza
che si potrebbero presentare alcune problematiche relative allo spessore che
necessariamente i cappotti termici dovranno avere per garantire un adeguato
isolamento.
Sui
balconi, ad esempio, si ridurrà lo spazio calpestabile, con conseguente
possibilità che i condomini, in quanto proprietari esclusivi della superficie
calpestabile dei balconi, si oppongano all’esecuzione dei lavori.
Parimenti
potrebbe verificarsi una riduzione delle distanze tra immobili prospicienti. A
questo proposito è comunque prevista la possibilità di derogare a vincoli
urbanistici e distanze, qualora gli interventi consentano un miglioramento
della trasmittanza termica dell’edificio.
L’art.
119 comma 9 bis del Decreto 34/2020, introdotto con D.L. 104/2020, stabilisce
che l’approvazione da parte dei condomini dei lavori previsti in Decreto
dovrà avvenire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti rappresentanti almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Ciò
espone il fianco al rischio che i condomini rappresentanti un elevato numero di
millesimi esercitino la loro influenza, opponendosi all’approvazione dei
lavori.
In
sede di delibera assembleare sarà opportuno che ogni singolo condomino indichi
se intende usufruire direttamente della detrazione fiscale, oppure avvalersi di
una delle facoltà previste dall’art. 121 D.L. n. 24 del 19/5/2020, ovvero della
cessione del credito d’imposta o dello sconto in Fattura sul corrispettivo
dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai
fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta e con
facoltà di cessione del credito ad altri soggetti (e tali opzioni possono
essere esercitate per ogni stato di avanzamento dei lavori).
Parimenti,
qualora i condomini decidano di rifare una facciata con realizzazione di un
cappotto termico, gli stessi (ognuno separatamente) potranno anche dichiarare
in sede di assemblea se intendano avvalersi del bonus del 110% o del bonus
facciate (con detrazione d’imposta pari al 90%).
Una
volta deliberata l’esecuzione delle opere con le maggioranze prescritte dal
Decreto, sarà comunque possibile per i condomini assenti o dissenzienti
impugnare la delibera approvativa, con conseguente rischio di sospensione della
sua esecutività e dunque arresto dei lavori.
Salvo
eventuali impugnazioni, comunque, una volta approvata dai condomini
l’esecuzione dei lavori, l’Amministratore condominiale dovrà procedere alla
sottoscrizione del contratto d’appalto, i cui dettagli sarà opportuno vengano
presentati e discussi in sede di assemblea.
A
tal proposito si osserva che il Decreto non prevede alcun rimborso delle spese
che i condomini sosterranno per il compenso straordinario dell’Amministratore
di Condominio maturato per l’aver seguito l’iter che porterà all’esecuzione dei
lavori.
Verificato
che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte, i condomini, per poter
beneficiare del bonus del 110 % dovranno dimostrare, tramite un’asseverazione (che
potrà essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento) predisposta
da un Tecnico abilitato, la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il medesimo Tecnico dovrà anche attestare
la sussistenza dei requisiti per poter accedere al bonus.
Le
spese relative a queste attestazioni ed asseverazioni rientreranno tra quelle
detraibili.
Il
comma 14 dell’art. 119 D.L. 34/2020 chiarisce che ai soggetti che rilasciano
attestazioni e/o asseverazioni infedeli verrà comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa.